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Come funziona il contributo a fondo perduto contemplato nel Decreto Rilancio pubblicato in GU il 19 maggio 2020

È arrivata dopo la “bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato, dopo giorni di estenuante trattativa, il famigerato Decreto Rilancio. Con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’art. 25 del Decreto rilancio (DL del 19.05.2020 n. 34), pubblicato in GU del 19.05.2020 Serie generale – n. 128, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività:

  • d’impresa
  • di lavoro autonomo
  • di reddito agrario,

titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Sono esclusi:

  • i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza,
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74,
  • gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir),
  • lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,
  • i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo).

Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:

  • indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
  • indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.

La norma in commento non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020 e che continueranno a beneficiarne a seguito del Decreto in commento.

Requisiti essenziali:

I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).

Ammontare del contributo a fondo perduto:

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Esempio di calcolo:

  • Ricavi del 2019 pari a € 2.800.000
  • Fatturato nel mese di aprile 2019 pari a € 800.000
  • Fatturato di aprile 2020 pari a € 450.000

Sulla base di questi dati, il contributo spettante è pari al 10% della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero sarà pari a: 10% * (800.000 – 450.000) = € 35.000 

Per aiutare le imprese coinvolte ad effettuare il calcolo del fondo perduto, ho sviluppato una web-app gratuita dedicata a tale scopo. Per conoscere l’ammontare dell’importo spettante basterà compilare i campi con gli importi richiesti.

Calcola l’ammontare spettante con il calcolatore dedicato:

https://luciano.preite.info/calcolatore/

Scarica il Decreto Rilancio (DL del 19.05.2020 n. 34) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19.05.2020 Serie generale – n. 128:

https://luciano.preite.info/calcolatore/DL-Rilancio-gazzetta_ufficiale_dl_34.pdf

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