* Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:
1) indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
2) indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
La norma in commento non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020 e che continueranno a beneficiarne a seguito del Decreto in commento.