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Il Reverse charge crea confusione nel settore ICT

Da maggio 2016 e fino al 31 Dicembre 2018, saranno soggette al reverse charge le cessioni verso tutti i soggetti passivi Iva (anche se utilizzatori finali) di console da gioco, tablet Pc e laptop. La fattura dovrà essere emessa senza Iva e con la dicitura «inversione contabile» (con l’eventuale indicazione della norma di riferimento), cioè l’articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972. Per le altre tipologie di personal computer si continuerà ad applicare il normale regime Iva.

A chiarire il tutto è il nuovo decreto legislativo 24/2016, che ha esteso alla vendita di questi beni l’inversione contabile già prevista per le «cessioni di dispositivi a circuito integrato» effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (risoluzione 7 febbraio 2012, n. 13/E).

Sull’individuazione dei nuovi beni che saranno assoggettati al reverse charge, la norma parla di console da gioco, «tablet Pc» (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e notebook (pc portatili). Considerando che i «tablet Pc» e i notebook non comprendono tutte le categorie dei “personal computer” (per i quali il reverse charge è stato negato dalla Ue con la decisione n. 2010/710/UE), continuerà ad applicarsi il regime ordinario Iva per l’ampia categoria dei «personal computer», tranne che per i soli «tablet Pc» e computer portatili.

La nuova norma non ha modificato il reverse charge applicabile dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni «di dispositivi a circuito integrato», solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali. Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 59/E/2010, secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Fonte: Il sole 24 ore

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